Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» nei programmi scolastici).

      1. È introdotto, nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» avente le finalità di cui all'articolo 2.
      2. L'insegnamento di cui al comma 1 forma parte integrante di tutti i programmi di esame previsti dalla normativa vigente.